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Tutela e Sicurezza: Assistenza Sociale e Legislativa

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v. Giovanni Nicotera 29 Roma

Tutela e Sicurezza: Assistenza Sociale e Legislativa

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PRE-SI è un'associazione dedicata alla previdenza, assistenza e sicurezza dei cittadini, con un focus particolare sui settori sociali e, in modo specifico, sul lavoro. La nostra missione è garantire che i diritti e il benessere dei cittadini siano protetti e promossi attraverso interventi che abbracciano diversi ambiti. Un aspetto fondamentale del nostro impegno è il rispetto e l'applicazione del codice della strada e quello navale da diporto, ambiti nei quali siamo fortemente impegnati per promuovere una cultura di sicurezza e responsabilità.

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 Associazione PRE-SI

Prevenzione&Sicurezza Onlus

Vittime della strada - La tutela dei diritti umani

• A) Negli incidenti stradali mortali quali sono i doveri e i diritti dei

parenti della vittima?

• B) Quali sono gli obblighi della compagnia assicurativa?

• C) Ci sono scadenza da rispettare?

Prima di formulare un vero e proprio vademecum delle attività da fare

nell’immediatezza di un sinistro stradale da parte dei prossimi congiunti si

vuole portare all’attenzione, anche del legislatore, una gravissima lacuna

legislativa, che determina un ingiusto ed enorme arricchimento delle

compagnie assicurative ai danni dei contribuenti.

Ma andiamo per gradi, innanzitutto vediamo cosa succede nei momenti

immediatamente successivi ad un incidente grave o addirittura mortale.

Dopo i rilievi degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti, viene investita

immediatamente la Procura della Repubblica competente territorialmente

che dispone tutte le indagini da effettuare, come:

a) Il sequestro dei mezzi coinvolti;

b) le analisi per rilevare l’assunzione in eccesso di sostanze alcoliche o di

stupefacenti;

c) una perizia cinematica per accertare la dinamica dell’incidente;

d) una perizia medica per accertare che il decesso o le lesioni gravi siano

la conseguenza del sinistro;

e) il backup dei dati contenuti all'interno di eventuali dispositivi satellitari

posti sugli autoveicoli, e se del caso, il sequestro di telefoni cellulari.Di tutte queste attività deve essere data notizia ai parenti più prossimi

i quali, attraverso un avvocato, possono in qualche modo interagire

ed eventualmente nominare un proprio consulente.

È evidente che gli esiti dell'attività di indagine si ripercuotono

inevitabilmente sugli aspetti civilistici e quindi sul risarcimento del

danno dovuto da parte sia del responsabile che della compagnia

assicurativa.

Tuttavia se quest'ultima non viene investita da una richiesta effettiva

di risarcimento del danno, essa rimane del tutto estranea ai fatti senza

alcun interesse ad intervenire.

Infatti, l’attuale formulazione del codice delle assicurazioni prevede

un obbligo da parte della compagnia assicurativa al risarcimento per

morte solo nel caso in cui vi sia una richiesta formalizzata di

risarcimento dei danni da parte dei prossimi congiunti.

Più in particolare l’art. 148 prevede l’obbligo di proporre al

danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento del

danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare

l’offerta, anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o

il decesso di una persona solo ed unicamente nel caso in cui sia

stata presentata specifica richiesta dal danneggiato o dagli aventi

diritto.

Allo stato attuale la legge prevede che La richiesta deve contenere

l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e

la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro

ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione

del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita'

del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da

attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza

postumi permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo

142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della

vittima.

Solo in questo caso l’impresa di assicurazione e' tenuta a

provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta

giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Ebbene sulla base di questa normativa vigente emerge chiaramente

come la compagnia assicurativa abbia degli obblighi ben definiti nel

rispetto dei termini indicati, tuttavia il problema si pone laddove non

ci sia stata una effettiva specifica richiesta da parte dei danneggiati o

delle persone aventi diritto come i parenti più prossimi delle vittime.

Questa ipotesi e’ frequentissima nei casi in cui le vittime siano

extracomunitari, persone poco abbienti, persone non in regola con la

legge, ecc. In questi casi non corre nessun obbligo nei confronti della

compagnia assicurativa e decorsi due anni dall’evento matura anche

il termine prescrizionale per non consentire più ulteriori richieste

risarcitorie.

Ovviamente di tale evenienza le compagnie assicurative ne traggono

un infinito vantaggio, si pensi solo a quanti sinistri mortali

avvengono nel territorio italiano, stimati in circa tre al giorno.

Al riguardo andrebbe fatta un ulteriore considerazione, ovverosia per

ogni risarcimento non corrisposto ai parenti delle vittime della strada

le compagnie assicurative percepiscono un tale arricchimento nelle

proprie casse che non giustifica un aumento periodico dei premi delle

polizze assicurative.

Pre-si Prevenzione&Sicurezza ONLUS

Il Presidente

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione.

Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto

previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Comunale “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum,

l’accesso, il procedimento.

I dati stessi non verranno comunicati a terzi

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LA TRAGICA SCOMPARSA DI PACO

La tragica scomparsa di Paco Fabrini: dinamiche, sviluppi giudiziari e riflessi mediatici

La sera del 12 ottobre 2019, Paco Fabrini, noto per il suo ruolo di Rocky Giraldi accanto a Tomas Milian nei film polizieschi degli anni '80, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Fabrini stava percorrendo la SP1 "Cassia Cimina" a bordo del suo scooter quando è stato tamponato da un'autovettura che non rispettava la distanza di sicurezza. L'urto ha spinto il motociclo nella corsia opposta, dove è stato travolto da un'altra vettura in transito.

L'aspetto più grave della vicenda è che entrambe le autovetture coinvolte si sono allontanate senza prestare soccorso, lasciando Fabrini agonizzante sulla strada. Il primo a intervenire è stato un passante, Gilberto Cecora, che ha allertato i soccorsi e tentato di confortarlo nei suoi ultimi istanti.

L'incidente ha portato a un procedimento giudiziario che ha visto il rinvio a giudizio dei conducenti delle due vetture, uno dei quali, ovvero colui che ha tamponato Fabrini da dietro, era un vigile urbano. 

Nel corso del processo, ancora in corso, l'Avv. Armando Fergola ha ottenuto il risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione in via transattiva, a favore degli eredi di Fabrini. Il procedimento giudiziario prosegue per accertare le responsabilità definitive degli imputati.

La vicenda ha suscitato una vasta eco mediatica. Tusciaweb ha riportato come Fabrini sia deceduto sul colpo mentre era a bordo del suo scooter, mentre il Corriere della Sera ha ricordato il suo ruolo di "figlio" di Tomas Milian nella saga del commissario Giraldi. Inoltre, Viterbo News 24 ha evidenziato che nell’auto che ha travolto Fabrini erano presenti tre persone e che il conducente è stato denunciato per omicidio stradale.

Questi approfondimenti offrono una panoramica più dettagliata sulla vita di Fabrini e sulle circostanze che hanno portato alla sua prematura scomparsa, sottolineando l'impatto che ha avuto sia nel mondo del cinema che nella comunità locale.

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